Macchinari a ditte esterne, una situazione comune. Obblighi, rischi e soluzioni pratiche.
(Linee guida operative – Artt. 71, 72, 26, 69 D.Lgs. 81/2008)
PRINCIPI GENERALI
Quando un datore di lavoro concede in uso macchine o attrezzature a lavoratori di ditte appaltatrici, subappaltatori o autonomi, resta responsabile della sicurezza dell’attrezzatura.
Qualsiasi infortunio che coinvolga tali attrezzature porta quasi sempre a una corresponsabilità tra:
- Datore di lavoro concedente
- Appaltatore/utilizzatore
- Lavoratore coinvolto (imprudenza/negligenza/imperizia)
Perché la responsabilità resta in capo al concedente?
- Il comportamento imprudente del lavoratore non esclude automaticamente la colpa del datore di lavoro.
- Il datore di lavoro deve dimostrare: formazione e addestramento adeguati; procedure chiare o controlli; sistemi disciplinari attivi.
- Se l’errore del lavoratore era prevedibile, la responsabilità si estende.
La documentazione non salva vite, ma:
- obbliga a ragionare correttamente
- dimostra la diligenza in caso di infortunio
- evita condanne fondate sulla “mancata organizzazione”
Importante: il contratto di comodato d’uso deve essere presente nel DVRI. I lavoratori devono esserne al corrente. Inoltre, l’attrezzatura viene utilizzata per uno scopo previsto, cioè scritto sul manuale, oppure per uno scopo non previsto? Il trapano a colonna è per metallo o per legno? Nelle falegnamerie, 9 trapani su 10 sono per metallo perché costano 1/3, ma non la stanno usando secondo la destinazione d’uso. In caso di infortunio abbiamo un problema.
Valutazione preliminare
- È davvero necessario prestarli?
- L’appaltatore può utilizzare attrezzature proprie?
(es. non può portarsi un carroponte, ma può portarsi una scala, un trapano, un tassellatore)
Attrezzatura: requisiti obbligatori
L’attrezzatura deve essere:
- Conforme: marcatura CE (post ‘96) oppure conforme all’Allegato V (pre ‘96)
- Idonea allo scopo per cui la concedo (es. trapano da legno ≠ trapano da metallo)
- Adeguata alle condizioni del luogo di lavoro
Se l’attrezzatura è pre ’96 → consigliata perizia tecnica.
Se manca il manuale, va obbligatoriamente redatto da tecnico competente.
Documentazione necessaria
- Manuale d’uso
- Registro delle manutenzioni (anche quelle piccole)
- Documentazione fotografica dello stato iniziale (meglio geolocalizzata)
- Contratto di comodato d’uso inserito nel DUVRI
Formazione e addestramento
- Il lavoratore deve saper usare davvero quella specifica macchina.
- Il corso di formazione (es. carrelli, PLE, gru, ecc.) non basta → serve l’addestramento pratico sull’attrezzatura reale.
Verbale di addestramento:
- elenco argomenti trattati
- firme partecipanti
- chi lo eroga deve conoscere molto bene la macchina (anche interno azienda)
Controlli e manutenzione
- Effettuare controlli periodici, come previsto contrattualmente.
- Registrare ogni intervento di manutenzione.
- Check-list giornaliere a cura dell’appaltatore (stato, anomalie, guasti).
Gestione guasti e modifiche
- Il contratto deve stabilire: come si segnalano i guasti; chi paga le riparazioni; chi può effettuare ispezioni.
- Modifiche non autorizzate = violazione grave
(es. elusione microinterruttori, rimozione ripari, sostituzione componenti)
Prevenzione delle elusioni dei dispositivi di sicurezza
Molte aziende eludono protezioni per “produrre di più”.
Per evitarlo:
- controlli contrattualizzati
- ispezioni programmate
- registrazioni periodiche
- Verbale di riconsegna: integra; usurata; danneggiata o modificata.
- Documentazione fotografica finale
- Aggiornamento, in caso siano state apportate modifiche: manuale; fascicolo tecnico e/o eventuale certificazione (se modifiche sostanziali)
FORMAZIONE VS ADDESTRAMENTO
Formazione (generica e specifica)
- Corsi abilitanti (carrelli, PLE, gru, ecc.)
- Interaziendali → spesso non basati sul DVR dell’azienda
- Necessaria ma non sufficiente
Addestramento (specifico)
- Erogato in azienda
- Con la macchina effettiva
- Spiega “le regole di casa vostra”
- Obbligatorio aggiornamento periodico (consigliato annuale)
FORMAZIONE BASATA SUL DVR AZIENDALE
Dal 2025 la formazione deve essere costruita sul DVR dell’azienda specifica.
Problema: a volte non è possibile farlo in caso di corsi interaziendali.
Soluzione:
- integrare la formazione generica con moduli specifici sui rischi aziendali
- sessioni dedicate interne
In sintesi, i messaggi chiave
- Le macchine devono essere: idonee, adeguate, conformi e sicure.
- Gli operatori devono essere realmente capaci, non solo “patentati”.
- La documentazione non è burocrazia: è responsabilità penale.
- La formazione deve derivare dal DVR, altrimenti è troppo generica.
- Va predisposta una procedura per gli appalti e un contratto di comodato d’uso
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Dott.ssa Michela Tamassia
RSPP Esterno • Formatore Sicurezza • Manager HSE

