Attrezzature di lavoro e noleggio. Criticità e soluzioni.
L’ing Carmelo Catanoso opera nell’ambito della Sicurezza sul lavoro dal 1987 con esperienza anche in organizzazioni multinazionali; scrive su riviste specializzate ed è una figura di riferimento a livello nazionale nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
Ciao Carmelo, spesso ti è capitato di scrivere articoli circa il noleggio delle attrezzature. Spiegaci come il Datore di lavoro può adempiere a quanto la normativa prevede, tutelando se stesso e i propri lavoratori. Ad esempio: è responsabilità del noleggiatore verificare che l’attrezzatura (ad es., la PLE) sia stata sottoposta a verifica periodica?
R: Innanzi tutto, va chiarito che il nolo può essere “a freddo” e “a caldo”. Con il primo viene noleggiata la sola attrezzatura di lavoro che, ovviamente, deve essere perfettamente rispondente alle norme di legge e regolamentari vigenti ad essa applicabili; con il secondo oltre all’attrezzatura di lavoro, il noleggiatore mette a disposizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica e documentata competenza (informazione, addestramento e formazione) nel suo utilizzo.
Il nolo a caldo è un istituto contrattuale che ha per oggetto la concessione in uso di una attrezzatura di lavoro e la prestazione lavorativa di un operatore specializzato, indispensabile per la conduzione/utilizzo dell’attrezzatura stessa. Per rispondere alla domanda, facciamo un esempio. Nel nolo a caldo di una PLE, il noleggiatore non risulta obbligato al raggiungimento di uno scopo specifico in quanto si limita esclusivamente a mettere a disposizione l’attrezzatura di lavoro e l’addetto al suo utilizzo, non riscontrandosi alcuna attività autonoma per l’esecuzione del lavoro la cui organizzazione rimane sempre nelle mani dell’impresa che deve eseguire il lavoro.
Viceversa, se l’operatore dell’attrezzatura non entra a far parte dell’organizzazione dell’impresa esecutrice e non agisce in posizione subordinata come semplice conduttore della PLE incaricato di sollevare in altezza l’addetto all’intervento ma gli viene affidata una lavorazione prevista dall’appalto che esegue direttamente con la PLE (ad esempio posa grondaia) ed in piena autonomia, allora il contratto di nolo a caldo non è tale ed è da considerarsi un vero e proprio contratto di subappalto mascherato e l’impresa che effettua il nolo è un’impresa esecutrice, così come definita all’art. 89 comma 1 lett. i-bis del D. Lgs. n° 81/2008 con tutti gli obblighi conseguenti.
Nel caso di un vero “nolo a caldo”, il noleggiatore e cioè il proprietario della PLE e datore di lavoro dell’operatore dell’attrezzatura, oltre agli obblighi comuni a tutte le imprese, è soggetto agli adempimenti degli obblighi di cui agli artt. 17 e 28 (DVR), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso) e 37-73 (Informazione, formazione e addestramento). Tra questi obblighi vi è quello che impone al noleggiatore di effettuare le verifiche di “messa in servizio” (prima verifica) e poi, annualmente, una verifica periodica effettuata da ATS/ASL ed ARPA o da soggetti pubblici o privati abilitati nonché le verifiche decennali nei casi previsti.
In caso di nolo a freddo (noleggio della sola PLE senza operatore), chiunque noleggi o conceda in uso la PLE, al momento del nolo, oltre ad attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza, deve farsi rilasciare una dichiarazione del datore di lavoro che la utilizzerà dove deve essere riportata l’indicazione del lavoratore o ei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente del loro uso e in possesso di specifica abilitazione (art. 72, comma 2, D.lgs. n. 81/2008).
Tornando al “nolo a caldo”, la persona dell’impresa che viene portata in quota dall’operatore della PLE dipendente dell’azienda noleggiatrice, non è qualificabile come “operatore” (art. 69 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n° 81/2008) e, a differenza di questi, non è soggetto all’obbligo formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 per l’uso delle attrezzature di lavoro (PLE, nel caso specifico); ovviamente, oltre alla formazione prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, è persona soggetta alla formazione e all’addestramento previsto per i DPI di III categoria.
Nel caso in cui una ipotetica impresa X noleggia la PLE, a quali condizioni può concederla in uso ai suoi sub-appaltatori?
R: Il contratto di noleggio è tra il noleggiatore e l’impresa X e non tra il primo e il subappaltatore. In un nolo a freddo, pertanto, è necessario evitare questo tipo di “passaggio” dove un soggetto “estraneo” al contratto di noleggio utilizza autonomamente la PLE. In caso di “nolo a caldo”, se ad essere portato in quota è un dipendente del subappaltatore e non solo i dipendenti dell’impresa, ciò potrà avvenire a condizione che il personale del subappaltatore sia in possesso degli stessi requisiti formativi e addestrativi dei dipendenti dell’impresa che sta usufruendo del nolo della PLE.
Quali altri consigli daresti ai noleggiatori di attrezzature?
R: Per il noleggiatore, la prima cosa è accertarsi della “qualità” del soggetto che chiede l’attrezzatura da noleggiare come una PLE richiedendo evidenze dell’affidabilità dello stesso sotto il profilo tecnico, organizzativo e, ovviamente, di rispetto degli obblighi legislativi e regolamentari vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Deve chiedere informazioni accurate del contesto dove sarà utilizzata l’attrezzatura di cui si sta chiedendo il noleggio e valutarne la compatibilità con la propria attrezzatura. Se il nolo è “a caldo” tale aspetto è fondamentale visto che invia ad operare un proprio dipendente di cui ha l’obbligo di garantirne l’integrità psicofisica. Per colui che chiede il noleggio, deve richiedere l’evidenza, come nel caso della PLE, delle verifiche periodiche effettuate per garantire l’efficienza e la sicurezza della attrezzatura di lavoro e, in caso di nolo a caldo, anche della formazione e addestramento dell’operatore, dipendente del noleggiatore, addetto alla conduzione della stessa. Importante, in caso di “nolo a freddo” chiedere copia del Manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura di lavoro.
Quali sono le criticità da te riscontrate nei casi di noleggio?
R: In alcuni casi dove sono stato coinvolto con Consulente Tecnico di Parte nell’interesse di RSPP e CSE, ho riscontrato molta superficialità, approssimazione e faciloneria sia da parte del noleggiatore che dell’impresa utilizzatrice: mancanza di verifica periodica, manutenzione inesistente, attrezzatura di lavoro in palesi pessime condizioni complessive, utilizzo attrezzatura in contesti palesemente incompatibili per spazi disponibili, portanza inadeguata del piano di appoggio, scarsa competenza da parte di operatori e utilizzatori, ecc.
Grazie di cuore Carmelo per aver ribadito compiti e responsabilità delle figure coinvolte in caso di noleggio delle attrezzature. Spesso mi trovo a specificare durante i corsi sulla sicurezza e attrezzature queste criticità, tema che è stato ampiamente approfondito durante un Convegno della Fiera Ambiente e Lavoro 2024. Sovente questi aspetti vengono tralasciati, per poi purtroppo, venir evidenziati durante le ispezioni.
Per chi desidera approfondire questi temi e imparare a gestire un’ispezione in modo consapevole ed efficace, ti aspetto giovedì 17 luglio su Zoom, insieme all’Avv. Lorenzo Fantini e all’Ing. Carmelo Catanoso, per il mio corso:
“Ispezioni: Istruzioni per l’Uso”, un’occasione concreta per acquisire strumenti operativi, comprendere le responsabilità e dialogare con due esperti di altissimo livello nel campo della sicurezza sul lavoro.
Il corso è pensato per Datori di lavoro, RSPP, Assistenti/Segretarie, Commercialisti, CSE, Dirigenti, Preposti e figure strategiche aziendali per la sicurezza che vogliono essere pronti, informati e protetti.
Dott. Ssa Michela Tamassia- RSPP Esterno – Formatore Sicurezza – Manager HSE

